Per avere una corretta valutazione dell’invalidità permanente nell’assicurazione privata contro gli infortuni è importante fornire al medico legale di parte una copia della propria polizza.

Solo in questo modo il vostro consulente può venire a conoscere le somme assicurate in caso di morte e/o di invalidità permanente, le eventuali garanzie accessorie (diaria generica e/o da applicazione di apparecchio gessato e/o ricovero e/o convalescenza post-intervento), il tetto massimo di rimborsabile per le spesa di cura.

Si ricorda che:

  • Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte dell’Assicurato, oppure una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
  • Per inabilità temporanea si intende momentanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza.
  • Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè ma cessazione dell’assicurazione, come previsto dagli artt. 1892, 1893 1894 del Codice Civile.
  • In caso di preesistenze sono indennizzabili soltanto le conseguenze (invalidità) che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
  • Ciò che configura un infortunio e di conseguenza fa scattare la garanzia (indennizzo) non è la lesione in sè, ma il tipo di evento che l’ha determinata.

Nel caso si volesse stipulare una polizza privata infortuni si consiglia la non applicazione della franchigia (solitamente variabile dal 3 al 5%) perchè essa rappresenta quella parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato.