Assegno di invalidità INPS

L’assegno di invalidità viene erogato all’INPS “all’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.

L’iter per tale procedura inizia con la compilazione da parte di un medico di fiducia dell’apposito modulo SS3, il suo invio compilato in tutte le sue parti all’ente previdenziale.

Durante la visita i medici dell’INPS dovranno accertare una diminuzione della capacità lavorativa di almeno 2/3. L’assegno di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, e per richiederlo occorre aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda ed essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.

La domanda di pensione di inabilità viene erogata dall’INPS “il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

L’iter per tale procedura inizia con la compilazione da parte di un medico di fiducia dell’apposito modulo SS3, il suo invio compilato in tutte le sue parti all’ente previdenziale. Durante la visita i medici dell’INPS dovranno accertare l’impossibilità dell’assicurato a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è incompatibile con l’attività lavorativa di qualunque tipo , e per richiederlo occorre aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda ed essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.

La pensione di inabilità INPS è reversibile al coniuge, ai figli minori e al figlio inabile di qualunque età a patto che quesio sia stato riconosciuto inabile già al momento del decesso del genitore beneficiario di pensione di inabilità.