In Italia la tutela degli infortuni sul lavoro è affidata ad un Ente previdenziale pubblico, chiamato INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Questo eroga in favore degli infortunati sul lavoro una diverse prestazioni sia di carattere economico che sanitario e di assistenza in regime di esclusività (prestazioni economiche per inabilità temporanea, per inabilità permanenterendita ai superstitiassegno per assistenza o incollocabilitàprotesi e presidicure termali e soggiorni climatici ecc…).

Qualora un lavoratore ritenga di avere contratto una patologia (di varia natura es ortopedica, otorinolaringoiatrica, respiratoria, tumorale, ecc…) può avanzare la DOMANDA DI MALATTIA PROFESSIONALE ALL’INAIL, munendosi di un Primo Certificato medico di Malattia Professionale che il Medico Legale redige su apposita modulistica (mod. 5SS) e provvede a spedire all’ istituto assicuratore per il prosieguo dell’ iter amministrativo-sanitario.

Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro informare immediatamente il datore di lavoro. Il datore di lavoro appena ne ha avuto notizia deve inviare all’INAIL entro 2 giorni la denuncia di infortunio compilando gli appositi moduli forniti dall’INAIL. Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.

L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) in condizioni particolari; è importante valutare e considerare bene ogni caso.