Prima di un intervento chirurgico o di un qualsiasi trattamento sanitario, i medici devono chiedere il consenso del paziente dopo averlo informato in modo corretto ed esaustivo, sulla natura, i rischi e le eventuali alternative. II diritto del paziente a essere informato, in modo da essere in grado di decidere se affrontare o meno l’intervento, consapevole dei rischi e benefici che ne derivano, viene riconosciuto dalla Costituzione.


I RISCHI DELL’INTERVENTO? MAI PERVENUTI

La Cassazione, nella sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010, afferma l’obbligo del medico di informare il paziente su tutti i rischi prevedibili derivanti dall’operazione. Se questo non avviene è risarcibile il danno morale.

La signora S.L. ha portato davanti al giudice il medico che l’ha sottoposta a un intervento di cataratta per la cheratite corneale bollosa e le conseguenti lesioni che sono insorte dopo l’operazione. Durante il processo la signora sosteneva che, nonostante il rischio di cheratite fosse “piu che probabile”, il medico non l’aveva informata. Quindi, la paziente ha dato il proprio consenso all’operazione ma non era a conoscenza delle probabili conseguenze. E’ evidente che il consenso e stato viziato da questa omissione.

Pur avendo accertato che l’operazione era stata eseguita correttamente e che la signora non ha subito alcun danno permanente, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale. lnfatti, è stato violato l’obbligo di informazione del paziente. Il danno morale, quindi, è riconosciuto quando ci sono sofferenze (psichiche e fisiche) derivanti dall’intervento di cui il medico non ci ha parlato. Il giudice tiene conto dei dolori fisici o psichici (come per esempio, quelli patiti per una lunga degenza ospedaliera).

da Soldi&Diritti 130 Maggio 2013

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