La firma del consenso deve essere, però, solo il momento finale in cui al paziente è gia stato spiegato in maniera dettagliata ogni aspetto del trattamento e della cura. Infatti, l’obiettivo e di consentire al paziente di decidere sulla sua salute e sulle cure che gli vengono prospettate in modo consapevole: il consenso non puo ridursi a una firma su un modulo prestampato e magari incomprensibile per i non specialisti.


UN CONSENSO MALINFORMATO

La Cassazione, nella sentenza n. 4030 del 19 febbraio 2013, riconosce il diritto del paziente ad avere un consenso “informato” prima dell’intervento. Se il consenso all’intervento e determinato da un errore nella diagnosi, ii paziente pu0 chiedere ii risarcimento del danno morale.

La signora B.N. da il suo consenso a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, ma in seguito scopre di essere stata vittima di un errore diagnostico. lnfatti, il tumore non c’era e la signora chiede al giudice il risarcimento del danno subito in seguito a un’operazione lesiva della sua integrità fisica. Perde la causa sia in primo grado sia in appello. Va in Cassazione, dove sostiene anche che il consenso all’intervento era male informato, in quanta era stato data solo perchè i medici le avevano diagnosticato un tumore. Insomma, l’errore nella diagnosi ha inquinato il suo assenso all’intervento.

La Suprema corte accoglie la tesi della signora, evidenziando la presenza di un errore di informazione e di assenso all’atto chirurgico. La diagnosi sbagliata ha comportato che l’informazione fosse del tutto carente, violando il diritto alla salute e alla libera scelta. Il giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’ art. 2059 del codice civile per violazione degli art. 32 e 13 della Costituzione.

da Soldi&Diritti 130 Maggio 2013

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