La giurisprudenza ha stabilito che senza il consenso informato l’intervento del medico e illecito, anche quando e nell’interesse del paziente. Fanno eccezione i casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o la presenza di uno stato di necessita.


SE LA CLINICA NON E’ ADEGUATA

La sentenza della Cassazione n. 3847 del 17 febbralo 2011 sostiene l’obbligo del medico di informare il paziente sulle eventuali inadeguatezze della dinica dove sarà eseguito l’intervento. Se non dà questa informazione, il medico e responsabile, insieme alla clinica, del danno sublto dal paziente. Che, se fosse stato informato, si sarebbe avvalso di un’altra struttura. Sanitaria.

Il caso riguarda una donna che decide di partorire nella clinica privata dove lavora il suo ginecologo. Purtroppo, durante il parto ci sono complicazioni e il bambino dopo la nascita presenta una sindrome asfittica. Igenitori si rivolgono al tribunale e chiedono il risarcimento del danno al ginecologo e alla clinica. Vincono la causa sia in primo sia in secondo grado. ll ginecologo li porta
in Cassazione sostenendo di non essere responsabile in quanto l’invalidità del bambino era stata causata dalle carenze della clinica, non dal suo operato. La Cassazione respinge il ricorso, evidenziando come il medico sia obbligato a informare il proprio paziente sulle eventuali carenze della clinica presso la quale, in questo caso, avrebbe dovuto partorire.

La sentenza della Cassazione riconosce le responsabilità del medico in quanto un paziente correttamente informato si sarebbe avvalso di un’altra struttura sanitaria.

da Soldi&Diritti 130 Maggio 2013

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