Legge 24 marzo 2012, n.27, di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012. n.1 – liberalizzazioni – Risarcimento delle lesioni di lievi entità in ambito di assicurazione obbligatoria r.c.a.

La legge 24 marzo 2012, n.27 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 n .1 , recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sViluppo delle infrastrutture e la competitività) ha introdotto importanti novità alla disciplina della risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità di cui all’art.139 del Codice delle assicurazioni (assicurazione r.c. auto). In particolare le disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell’art.32, entrate in vigore lo scorso 25 marzo, ed applicabili anche ai sinistri in corso di valutazione, restringono la risarcibilità delle lesioni di lieve entità.
La prima disposizione (comma 3-ter) integra il comma 2 dell’art.139 del Codice prevedendo che “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“, mentre la seconda (comma 3-quater)prevede che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione“.

La normativa è diretta ad esprimere una regola di portata generale, ma con effetti dispositivi specifici. circa la non configurabilità di un danno al1a persona di lieve entità, in tutte le sue componenti, in assenza di un riscontro medico legale che consenta, a seconda dei tipi di lesione, una constatazione vis iva od un accertamento assistito da esame strumentale della lesione lamentata dal danneggiato. Per constatazione visiva deve intendersi un’osservazione obiettiva,
senza necessità di conferma strumentale, da cui risulti l’esistenza di una lesione, come è possibile nel caso, ad esempio, delle escoriazioni, delle ferite, delle contusioni, degli ematomi, delle tumefazioni o delle amputazioni. Mentre, per apprezzabilità della lesione attraverso accertamenti strumentali, ci si deve riferire a quelle indagini (radiografie, ecografie, esami elettromiografici. ecc.) che documentano oggettivamente l’esistenza della lesione.

In sintesi, sulla base delle formulazioni delle disposizioni di legge, 11 danno biologico permanente, cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione, per poter dare luogo a risarcimento dovrà essere valutato attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea, assoluta o relativa, conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato sia visivamente che strumenta lmente. Le disposizioni si applicano a tutte te situazioni pendenti, a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’evento.
Resta ferma la necessità della corretta quantificazione dell’inabilità temporanea in modo coerente con la consistenza della lesione e della verifica della risarcibilità delle spese mediche per le quali è necessario che venga espresso un giudizio valutativo di congruenza con la lesione e conseguente congruità economica della spesa richiesta.

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